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DIFFAMAZIONE SU FACEBOOK : ECCO COSA FARE

Gli argomenti che affronteremo in questo articolo sono 4 :

1) COSA SI INTENDE PER DIFFAMAZIONE, QUALI SONO LE PENE E COME CALCOLARE IL RISARCIMENTO DANNI PER DIFFAMAZIONE SU INTERNET
2) RACCOGLIERE LE PROVE
3) SPORGERE DENUNCIA
4) IN ATTESA DELL’AZIONE LEGALE O SE NON VI SONO I PRESUPPOSTI PER UN REATO DI DIFFAMAZIONE, COSA FARE PER SALVAGUARDARE COMUNQUE LA PROPRIA REPUTAZIONE ?

1) COSA SI INTENDE PER DIFFAMAZIONE, QUALI SONO LE PENE E COME CALCOLARE IL RISARCIMENTO DANNI

Per parlare di diffamazione, l’offesa deve essere rivolta a un soggetto determinato o determinabile (cioè ad esempio menzionando nome e cognome). Se si parla male di una persona senza far capire di chi si tratta non c’è reato. Il reato invece sussiste se si inseriscono riferimenti che consentano di risalire alla persona offesa ( ad esempio con riferimenti ad un “nickname univoco” che possano renderla comunque identificabile). La diffamazione infatti, presuppone che l’ingiuria venga percepita da altri come riferita ad una persona specifica e sia in grado di ledere la sua dignità.

Le pene previste per la diffamazione a mezzo internet sono la reclusione da sei mesi a tre anni o la multa non inferiore ad euro 516 .

In caso di condanna il diffamatore dovrà pagare:

il legale della parte civile;
il proprio legale
il risarcimento dei danni provocati alla parte lesa.

È diffamatorio, per esempio: creare il gruppo “Quelli che odiano il proprio professore di italiano”;
rivelare sulla propria o altrui bacheca una relazione extraconiugale del proprio collega di lavoro;
inserire la foto della propria ex fidanzata nuda o in atteggiamenti piccanti.

CALCOLARE IL RISARCIMENTO DANNI PER DIFFAMAZIONE SU INTERNET

La diffamazione è punibile attraverso querela che deve essere effettuata entro 3 mesi dalla pubblicazione e la parte offesa ha la facoltà di costituirsi parte civile sino alla data della prima udienza al fine di ottenere un risarcimento del danno subito o, in alternativa, può chiedere un risarcimento sia del danno non patrimoniale (biologico, morale soggettivo ed esistenziale) sia del danno patrimoniale (danno emergente e lucro cessante ed eventuali spese per contenere gli effetti della diffamazione) con un’azione davanti al giudice civile, senza bisogno di presentare querela ed evitare così l’azione penale.

Esistono dei criteri orientativi per determinare in maniera equitativa il risarcimento danni, ecco alcuni parametri :

notorietà del diffamante e ruolo istituzionale o professionale del diffamato;
natura, intensità e reiterazione della condotta diffamatoria e le sue conseguenze sulla vita quotidiana ed attività professionale del diffamato;
il mezzo con cui è stata diffusa l’offesa e la sua collocazione;
la diffusione e la risonanza mediatica suscitata dalla notizia diffamatoria;
eventuali reputazioni già compromesse o limitata riconoscibilità della persona offesa;
eventuali rettifiche o dichiarazioni correttive da parte del soggetto diffamato.

2) RACCOGLIERE LE PROVE DI DIFFAMAZIONE

Raccogliere le prove è il punto fondamentale per poi avviare un’indagine civile o penale.

Reati commessi via Facebook: è necessario verificare che i profili siano effettivamente riconducibili all’imputato
In tema di reati commessi attraverso facebook è necessario verificare che i profili facebook siano effettivamente riconducibili all’imputato ( aggiungiamo : sia in termini di identificazione per l’attribuzione effettiva del profilo, sia in termini di dimostrazione con valore legale dei contenuti pubblicati tramite copia autentica) secondo il Tribunale La Spezia sez. uff. indagini prel., 12/02/2020, n.39

La raccolta delle prove deve essere effettuata con tecnicità e valore giuridico. Non è sufficiente stampare o salvare la pagina dove si sono verificati gli atti di diffamazione.

OCCORRE DARE VALORE LEGALE AI REPERTI CHE VANNO FIRMATI DIGITALMENTE CON MARCATURA TEMPORALE TRAMITE LA COPIA AUTENTICA DELLA PAGINA WEB CONTENTE LA DIFFAMAZIONE [ CLICK QUI PER CONOSCERE LE MODALITA’ DELLA COPIA AUTENTICA ]
Nel caso specifico di Facebook per una eventuale richiesta con rogatoria internazionale ( rogatoria è quell’istituto la cui funzione è quella di rendere possibile, per l’autorità giudiziaria, il compimento di atti processuali e/o la raccolta di elementi di prova presso una diversa autorità giudiziaria straniera) occorrono anche questi elementi :
a) ID utente facebook / id gruppo/ URL personalizzato;
b) Nome del profilo Facebook;
c) URL completo del profilo Facebook.
Elementi che vanno autenticati anch’essi con la COPIA AUTENTICA ID FACEBOOK di un profilo [ CLICK QUI PER CONOSCERE LE MODALITA’ DELLA COPIA AUTENTICA ]
OCCORRE AVERE QUANTI PIU’ ELEMENTI POSSIBILI SULLE PERSONE CHE VI HANNO DIFFAMATO. Vi possiamo aiutare, ad esempio, ad avere email e telefono della persona o delle persone che vi hanno diffamato.

Una raccolta delle prove di diffamazione non corretta può :

evitare al diffamatore di essere identificato
permettere al diffamatore di cancellare le prove prima che si arrivi in fase di giudizio
consentire al diffamatore di attribuire ad altri l’azione di diffamazione ( ad esempio sostenendo la tesi del furto dell’account )

Se siete interessati ad una consulenza su questo argomento e ad una raccolta delle prove con valore giuridico potete contattarci [ subito ] prima di fare qualsiasi passo!

3) SPORGERE DENUNCIA PER DIFFAMAZIONE

Prima di sporgere denuncia è possibile fare una diffida legale online ( click qui per approfondire )

Se non saranno possibili altre strade allora vi aiuteremo anche nella fase successiva all’acquisizione delle prove con valore giuridico, preparandovi i documenti necessari per sporgere una denuncia che va proposta massimo entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato (art. 124 c.p.). L’art. 124 del codice penale prescrive che la querela sia presentata nel termine perentorio di tre mesi dalla notizia del fatto costituente reato. La giurisprudenza ha chiarito che tale termine comincia a decorrere dalla effettiva conoscenza del fatto che ha la persona offesa, anche in relazione alla sua qualifica di reato e alla individuazione dell’autore. Si può, ad esempio, sapere che è accaduto un determinato evento, ma non avere subito gli elementi per qualificarlo quale reato, oppure può esserci bisogno di tempo per esperire alcuni accertamenti al fine di conoscere chi è l’autore del fatto. In tali casi il termine comincerà a decorrere dal momento in cui il quadro oggettivo e soggettivo sarà completo, indipendentemente dal momento in cui è verificato il fatto.

La denuncia coinvolge la :

A) SEGNALAZIONE AI SOCIAL NETWORK

– FACEBOOK per la segnalazione del fatto

Vi aiuteremo a segnalare a Facebook i contenuti non appropriati tramite le modalità indicate dal Modulo di Facebook preposto. Successivamente alla raccolta delle prove e dopo aver fatto la segnalazione vi aiuteremo anche a cancellare i contenuti diffamatori.

B) LE FORZE DELL’ORDINE per sporgere querela

Prepareremo per voi il “modello denuncia – querela per il reato di diffamazione su Google Plus o Google+” o “il modello denuncia – querela per il reato di diffamazione su Facebook“, da consegnare alla più vicina stazione dei Carabinieri o presso la polizia postale o, ancora, presso la Procura della Repubblica del Tribunale del luogo ove siete residenti.

La querela va presentata entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato (art. 124 c.p.).

Se siete interessati ad una consulenza su questo argomento e ad una raccolta delle prove con valore giuridico potete contattarci prima di fare qualsiasi passo!

4) IN ATTESA DELL’AZIONE LEGALE O SE NON VI SONO I PRESUPPOSTI PER UN REATO DI DIFFAMAZIONE COSA FARE PER SALVAGUARDARE COMUNQUE LA PROPRIA REPUTAZIONE ?

In questa sezione cercheremo di dare una risposta utile ed efficace ai seguenti quesiti :

In attesa dell’azione legale intrapresa è possibile fare qualcosa ?
Se non vi sono i presupporti per riconoscere un atto di diffamazione è possibile salvaguardare comunque la propria reputazione ?
Il mio nome nelle ricerche di google compare ai primi posti come associato ai siti che parlano male di me, cosa fare ?
Ebbene la risposta per ognuna delle domande sopra elencate è SI, possiamo AIUTARTI !

Le soluzioni da intraprendere sono le seguenti :

Fare una diffida legale online ( click qui per approfondire )

Segnalare subito l’eventuale denuncia effettuata anche al provider che offre lo spazio web del sito che parla male di voi e non solo a Google o Facebook come vi abbiamo scritto nei passaggi precedente.

La segnalazione è possibile anche senza aver fatto la denuncia ma richiede competenze tecniche per poter fare una ricerca whois del dominio in oggetto e reperire il corretto indirizzo email di riferimento a cui inviare il messaggio di richiesta di rimozione. Lo stesso deve essere fatto da una casella di posta certificata per avere maggiori probabilità di risposta. Meglio fare una diffida legale online ( click qui per approfondire )

Qualora i risultati ottenuti non sia sufficienti per ottenere le prime posizioni su google e allontanare dalle prime posizioni il vostro diffamatore occorrerà creare un nome a dominio con la vostra identità, ad esempio www.mariorossi.it Utilizzando questa strategia si otterranno i risultati migliori ma a condizione di inserire nella pagina creata i corretti TAG e codici SEO che solo un professionista del web conosce.

Se siete stati diffamati su facebook vi invitiamo ad approfondiore anche il contenuto aggiuntivo alla pagina [ DIFFAMAZIONE SU FACEBOOK : COME FARE DENUCIA con un click qui ] creato appositamente per questo scopo oppure continuare a leggere più sotto.

Se siete interessati ad una consulenza su questo argomento e ad una raccolta delle prove informatiche con valore giuridico potete contattarci. Il nostro studio sarà lieto di aiutarvi :

Contattateci

Informatica in Azienda diretta dal Dott. Emanuel Celano

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